Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 1619 del 9.3.2023

PROFESSORE ORDINARIO – CHIARIMENTI PRESIDENTE COMMISSIONE - INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE – VALUTAZIONE CRITERI – MERITO AMMINISTRATIVO - SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - RIGETTO

La relazione di chiarimenti del Presidente della Commissione versata agli atti dall’Università non costituisce un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, bensì di una relazione contenente informazioni e considerazioni che possono essere liberamente valutate dal Giudice, ai fini della decisione della causa. Infatti, il presidente della commissione non è parte nel giudizio, né legale rappresentante di una parte e, tuttavia, le dichiarazioni scritte di terzi su fatti di lite, pur non potendo assolvere alla funzione di surroga della difesa giudiziale e pur non costituendo prova, possono essere oggetto di attenzione da parte del giudice, quali argomenti di prova, nella formazione del suo convincimento.

Non è illegittimo l’operato della Commissione che si attenga fedelmente ai criteri di valutazione previsti nel bando, laddove la specificazione degli stessi rappresenta una facoltà di cui la Commissione di cui può avvalersi, laddove ritenga che i criteri fissati nel bando non siano sufficientemente dettagliati.

I Regolamenti delle Sedi universitarie possono affidare alle commissioni il compito di definire sub-criteri, parametri e indicatori, in ogni caso limitando il potere discrezionale della stessa.

Il giudice amministrativo non può effettuare un sindacato giurisdizionale forte che si traduca in una riedizione delle valutazioni della P.A., tale da comparare uno ad uno la documentazione di ciascun candidato, confrontando i giudizi resi anche su altri concorrenti non vincitori, conteggiando i titoli puntualmente e rapportandoli tra loro in modo matematico.

Non rientra nei compiti e nelle prerogative del giudice amministrativo (né di un perito, nell’ambito di una CTU) valutare se il livello scientifico della produzione del candidato sia buono e non invece ottimo o addirittura eccellente. Il giudice è chiamato ad esercitare in modo eguale e imparziale il proprio potere verso in egual misura, sicché non può trattare diversamente dagli altri il caso di un giurista, sol perché quest’ultimo sia detentore di una conoscenza alla quale il giudice abbia maggiore accesso. Per valutare il livello di qualità scientifica di un matematico o di un economista, il giudice dovrebbe, in ipotesi, affidarsi a una consulenza tecnica d’ufficio ma ciò invero non è consentito, in quanto un perito, ancorché molto esperto, non può sostituire il suo giudizio a quello di una commissione di docenti universitari di massimo livello.

Il giudizio della commissione per la copertura di posti di professore universitario è frutto di una valutazione sulle pubblicazioni, sul curriculum e sulle altre attività svolte, che deve essere globale, complessiva e non parcellizzata sui singoli elementi curriculari, avendo peraltro carattere di discrezionalità, unitarietà e sinteticità

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