Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 830 del 26.10.2023

PROFESSORE ORDINARIO – DISCREZIONALITÀ TECNICA – SINDACATO GIURISDIZIONALE – ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE COMMISSIONE – ATTI ENDOPROCEDIMENTALI – DECRETO NOMINA COMMISSIONE – COMMISSARIO AFFERENZA SSD - SETTORE CONCORSUALE 10/F2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LETT/11 – UNIVERSITÀ DI TORINO - ACCOGLIMENTO

Le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza). Tale discrezionalità (e sindacabilità) sussiste anche ai fini dell’accertamento dei requisiti per la nomina a commissario.

In tema di concorsi universitari, l’atto di nomina della commissione non produce un effetto lesivo immediato, e comunque tale da determinare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; infatti, la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.

Il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento avente all’ordine del giorno la designazione del commissario dipartimentale e della rosa dei candidati componenti della commissione del concorso, inserendosi nel contesto della fase “istruttoria” che ha condotto al provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, è privo di rilevanza esterna, e dunque non idoneo ad arrecare alcun vulnus.

È al decreto di nomina della commissione, infatti, che va ricondotto l’esercizio di un potere di natura pubblicistica idoneo a spiegare effetti sul prosieguo della procedura ponendo, eventualmente, le basi di una lesione alla sfera giuridica del privato che possa perfezionarsi all’esito della selezione, nel caso in cui il bene della vita perseguito non sia stato in concreto ottenuto.

Costituisce principio consolidato quello in forza del quale colui che contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso (sul presupposto che alcuni commissari non rispettassero il criterio dell’afferenza all’SSD), non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell’intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione.

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