In sede di riedizione del potere amministrativo, la Commissione di una procedura selettiva per la copertura di un posto da professore ordinario che disattende i criteri dettati dalla prima Commissione, fissandone di nuovi ed espungendo indebitamente – nella valutazione delle pubblicazioni – il criterio della “pariteticità” dell’apporto in assenza di dichiarazione, attua un comportamento elusivo del giudicato della sentenza che imponeva di valorizzare, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla prima Commissione, l’apporto individuale del candidato ad ogni pubblicazione mediante la “pesatura” dei lavori collettanei rispetto a quelli individuali e di rendere comprensibile l’esito di tale operazione valutativa.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE