Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 608 del 12.6.2023

PROFESSORE ORDINARIO – COMMISSIONE – IMPUGNAZIONE ATTI ENDOPROCEDIMENTALI - CONFLITTO DI INTERESSE - PRESTIGIO RIVISTA – PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE – VOTO SINTETICO - SETTORE CONCORSUALE 06/H1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/40 – UNIVERSITÀ DI TORINO - RIGETTO

Devono ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura.

Gli atti endoprocedimentali (quali la nomina della Commissione giudicatrice, la scelta dei criteri di valutazione) devono essere impugnati con il provvedimento conclusivo del procedimento. La giurisprudenza ha escluso l’improcedibilità dell’originario ricorso proposto avverso gli atti della procedura valutativa per la mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina dei vincitori, sulla base del rilievo per cui l’accoglimento del ricorso di primo grado comporterebbe comunque la caducazione automatica degli atti di nomina e di presa in servizio, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina.

È irrilevante evidenziare che presso l’Ospedale, in cui lavorano il commissario e la controinteressata, esista una mensa aziendale, al fine di inferire o presumere l’esistenza della commensalità abituale, concetto che evoca una affectio familiaritatis nel caso di specie del tutto indimostrata.

La conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono, per ciò solo, motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e d’intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. Affinché i rapporti personali assumano rilievo, devono configurarsi rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, dovendo assumere i caratteri di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità d’interessi di carattere economico.

Il prestigio della rivista sulla quale il lavoro scientifico è pubblicato e la sua diffusione può costituire un indice (almeno in astratto) della qualità scientifica del lavoro del candidato: fatte salve le successive concrete valutazioni che devono essere poi effettuate sulla effettiva qualità dei lavori pubblicati su tale riviste

Nell’ambito delle procedure comparative vige il principio di autoresponsabilità del concorrente, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, come la mancanza di indicazione dei CFU dei corsi tenuti o la generica indicazione del possesso di titoli.

In sede di verbalizzazione ad opera della Commissione di concorso è sufficiente la formulazione di un voto di sintesi da parte della Commissione stessa e non invece l’indicazione dei voti espressi dai singoli commissari.

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