Nell’ambito di una procedura per la copertura di un posto da professore associato, con riferimento alla valutazione dell’attività didattica, non può essere considerato irragionevole ammettere a punteggio gli insegnamenti di titolarità e non già le collaborazioni non titolate e spurie, suscettibili di dubbia qualificazione anche nell’ottica della massima certezza e trasparenza delle posizioni relative dei candidati.
La censura di parte ricorrente circa l’omessa considerazione delle attività seminariali nell’ambito della valutazione del parametro dell’attività didattica per una procedura per la copertura di un posto da professore associato difetta radicalmente di interesse concreto all’impugnativa qualora la considerazione di tali attività non risulti in alcun modo utile a colmare il divario che separa la ricorrente dal candidato risultato vincitore, con ineluttabile fallimento della prova di resistenza.