Ai fini di un adeguato contemperamento tra l’autonomia che spetta alle istituzioni universitarie e la necessità di garantire l’imparziale svolgimento delle procedure di chiamata dei professori, la specificazione del settore universitario non può trasmodare nell’individuazione di specifiche funzioni, se non a mero titolo informativo. Non può dunque essere accolto l’argomento difensivo dell’Ateneo urbinate circa la legittima utilizzazione, ai fini dell’individuazione del vincitore della selezione, della specificazione delle funzioni inerenti il posto da coprire, perché in tal modo viene violato il principio di imparzialità che deve disciplinare le procedure de quibus.
Dovendo l’oggetto della procedura concorsuale trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale, se ne desume che la commissione giudicatrice è tenuta a valutare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione, non potendo invece la stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi. Non è cioè possibile l’adozione da parte della Commissione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. In altre parole, l’indirizzo giurisprudenziale è volto a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti”.