Nell’ambito di una procedura di valutazione per un posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, l. 240/2010, la riparametrazione del punteggio per il vaglio dell’intensità e della continuità della produzione scientifica in base ad un rapporto percentuale tra i due candidati non prevista dal bando né da alcun verbale della Commissione è priva di motivazione e, quindi, illegittima.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA