Nell’ambito di una procedura di valutazione per un posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, l. 240/2010, la riparametrazione del punteggio per il vaglio dell’intensità e della continuità della produzione scientifica in base ad un rapporto percentuale tra i due candidati non prevista dal bando né da alcun verbale della Commissione è priva di motivazione e, quindi, illegittima.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO