Tar Lombardia, Milano, sez. V, sent. n. 2784 del 24.11.2023

PROFESSORE ASSOCIATO – PROCEDURA DI TENURE TRACK – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – PREDETERMINAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE - SOSTITUZIONE GIUDIZI - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 - UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI - RIGETTO

La legge n. 240/2010 ha previsto per i ricercatori a tempo determinato un meccanismo di chiamata particolare, che prescinde dall’avvio della procedura comparativa, introducendo un sistema di avanzamento nella carriera ispirato al modello anglosassone del cosiddetto tenure-track (un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così dire automatico dell’avanzamento in presenza di determinate condizioni – abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell’ateneo – ovvero dall’uscita dall’università se quelle condizioni non si sono realizzate) che, per quanto derogatoria rispetto a quella ordinaria-comparativa, non dà comunque luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.

La disciplina regolamentare dell’Università Bocconi legittima il potere dello stesso Ateneo (Consiglio di Dipartimento) di valutare discrezionalmente gli apporti acquisiti in sede istruttoria, onde stabilire la congruità del profilo scientifico del ricercatore aspirante all’inquadramento come professore, con le esigenze di ricerca dell’Ateneo.

Il giudice amministrativo può solo verificare, nei limiti delle censure proposte, se la procedura di valutazione sia stata condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge e del bando di concorso nonché verificare, anche attraverso un sindacato intrinseco, se le decisioni assunte siano affette da illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto. Questi principi valgono ovviamente, non solo per il sindacato sulla decisione finale, ma anche per il sindacato sui criteri che i singoli atenei, come detto, sono tenuti ad individuare per addivenire a tale decisione.

L’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, attività non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, ma solo laddove venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti, non essendovi altrimenti margini per il cd. sindacato forte del giudice amministrativo sulla discrezionalità medesima.

Sono illegittimi i motivi di ricorso tesi a sollecitare il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, attinente al merito della valutazione (opinabile) espressa dal Consiglio in ordine agli apporti acquisiti in sede istruttoria, con particolare riguardo alle valutazioni rese dai referees.

Argomenti
, , , , , , , ,
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
29 Mag
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO
28 Mag
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – SUPERAMENTO DEI VALORI SOGLIA OGGETTIVI – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE – SETTORE CONCORSUALE 10/M1 – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti
Ultime News