In tema di procedure concorsuali per la copertura di posti di professore universitario, l’art. 4, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 117/2000 impone alla commissione giudicatrice di determinare analiticamente l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
E’ illegittima per illogicità, irragionevolezza e diritto di motivazione la predeterminazione dei criteri di valutazione che attribuisca alle pubblicazioni in collaborazione un peso minimo (0,1 punti su 4 per prodotto) senza fornire adeguata giustificazione delle ragioni di tale scelta, considerando le peculiarità del settore scientifico – disciplinare.
Parimenti illegittima è l’equiparazione, quanto a punteggio massimo attribuibile (4 punti per prodotto), tra monografie e articoli in riviste internazionali, in assenza di motivazione idonea a spiegare tale assimilazione sulla base di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale o delle peculiarità del settore.