L’accessibilità di atti e documenti (espressione primaria del principio di trasparenza dell’attività della P.A. e della regola generale di correttezza nell’esercizio del potere di cui all’art. 97 della Costituzione) è la regola generale, potendo essere esclusa o limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge che non ricorrono nel caso in cui sia il concorrente che abbia partecipato ad un concorso universitario a voler accedere alle domande degli altri candidati Tale posizione costituisce la situazione legittimante l’istanza di accesso, essendoci un chiaro ed indiscutibile nesso di strumentalità tra la sua posizione e i documenti di cui viene chiesta l’ostensione e non essendo ravvisabile un’ipotesi di controllo generalizzato dell’attività dell’Università, essendo l’istanza limitata agli atti, invero anche numericamente esigui, della procedura cui il ricorrente ha partecipato.
In materia di selezioni pubbliche – fatti salvi eventuali dati sensibili presenti nelle domande di partecipazione, che dovranno essere oscurati – le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere nel caso in cui l’Amministrazione produca in giudizio il documento oggetto dell’stanza di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990.