L’interesse a contestare il procedimento di formazione della Commissione giudicatrice sorge con l’atto lesivo della posizione giuridica dedotta in giudizio che, nel caso di specie, coincide con l’atto di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della lezione in cui non compare, come vincitore, il ricorrente. I vizi di illegittimità degli atti amministrativi che si pongono a monte dell’atto lesivo tra cui il decreto rettorale di nomina della Commissione si risolvono in vizi di illegittimità di quest’ultimo e possono essere fatti valere, senza necessità peraltro di una loro espressa impugnazione, nell’ambito del ricorso proposto avverso l’atto lesivo.
Le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), se non recepite nei Piani anticorruzione triennali, non possono costituire ex se parametri di legittimità degli atti delle pubbliche amministrazioni assunti in violazione di questi ultimi. Allo stesso modo le previsioni contenute nel PNA, e trasfuse nell’Atto di indirizzo n 39 del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non hanno contenuto ex se vincolante verso le amministrazioni universitarie. Trattandosi di un “atto di indirizzo” le misure contenute nel PNA sono “suggerite e non imposte”, la cui adozione viene “raccomandata”, rimanendo le Università libere di adottare misure anche diverse, purché idonee a prevenire in modo efficace i rischi tipici evidenziati dal PNA, quale obiettivo da raggiungere. Pertanto, il difetto di esame delle raccomandazioni e la mancanza di una motivazione puntuale a giustificazione della decisione, rimasta implicita, di discostarsi da una contraria indicazione precisa contenuta nel PNA, recepita anche in un atto di indirizzo del MIUR, deve essere effettivamente considerato sintomo di sviamento di potere.