Sono inammissibili le censure che contestino nel dettaglio le singole valutazioni effettuate dalla Commissione, in quanto, per giurisprudenza costante, nelle procedure comparative dei concorsi universitari, tali giudizi rappresentano il frutto di una valutazione complessiva tra i candidati, espletata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula, e dell’attività didattica, connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risultino inattendibili, illogici, o manifestamente contraddittori.
È inammissibile per carenza di interesse il motivo volto a dimostrare che il vincitore della procedura avrebbe dovuto essere escluso, in quanto il ricorrente terzo classificato non ha sollevato censure nei confronti del secondo, che in caso di esclusione del controinteressato, diverrebbe vincitore.
Le censure sono inammissibili qualora il ricorrente non dimostri di avere un concreto interesse al loro scrutinio, fornendo la prova delle conseguenze a sé favorevoli dell’attribuzione dei punteggi, in caso di loro accoglimento.