La richiesta di riesame presentata dal destinatario del provvedimento finale non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all’ente procedente, non potendo configurarsi nessun obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi. La richiesta avanzata dai privati nei confronti dell’Amministrazione, al fine di ottenere un intervento in autotutela, è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere. I provvedimenti di autotutela sono, infatti, manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’Amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto; valutazione della quale essa sola è titolare.
Il controllo di regolarità del Rettore disciplinato dall’art. 5 del d.P.R. 117/2000 a garanzia del corretto operato delle commissioni preposte alla selezione ha contenuto pregnante ed è da intendere in senso ampio, investendo non solo l’osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, l’assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, all’esperienza didattica, all’impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico.