Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

PROFESSORE ORDINARIO – ERRORE MATERIALE - RETTIFICA - INEFFICACIA CONTRATTO - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/07 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA –– ACCOGLIMENTO RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALE

È infondata la tesi difensiva secondo cui gli errori commessi dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi siano riconducili alla stregua di errori materiali  quando la stessa difesa si sia dovuta cimentare in giudizio in una complicata ricostruzione; l’errore materiale ricorre solo se immediatamente percepibile e rilevabile ictu oculi dal contesto dell’atto stesso e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive.

Il bando di concorso fissa il perimetro entro il quale la Commissione giudicatrice può esercitare la propria discrezionalità. I candidati vanno comparati, al fine di individuare il migliore, in relazione ai parametri stabiliti dal bando di concorso: tutti i parametri ivi indicati, senza tralasciarne alcuno, ma anche senza introdurne di ulteriori, manipolandoli e integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi, dovendosi attenere la Commissione di attenersi a una interpretazione strettamente letterale del bando di concorso.

È inefficace il contratto sottoscritto dall’Università e dalla vincitrice in quanto stipulato sulla base di provvedimenti (segnatamente, quello di approvazione degli esiti della procedura di chiamata di professore di prima fascia) annullati.

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