Nell’ambito di una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore ordinario all’esito dell’indicazione del candidato prescelto da parte della commissione, quest’ultima formula un giudizio di prevalenza di quest’ultimo rispetto a tutti gli altri candidati e non si forma tra i candidati non selezionati dalla commissione una graduatoria. Pertanto, nel caso in cui venga travolto il candidato prescelto dalla commissione nel caso dell’accoglimento di un ricorso avverso gli atti della procedura, la commissione dovrà indicare un nuovo candidato che verrà sottoposto all’attenzione del Rettore e, successivamente, del consiglio di dipartimento. In definitiva, il bene della vita cui la posizione soggettiva del ricorrente è correlata non può che essere individuato (non nell’interesse a conseguire l’incarico di professore di prima fascia, bensì) nell’interesse ad una nuova valutazione da parte della commissione, l’oggetto della quale non potrà che essere individuato all’esito della decisione sul ricorso, sussistendo pertanto l’interesse a ricorrere dei candidati non selezionati.
Le Commissioni delle procedure valutative dei professori universitari sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. In assenza di previsioni sul punto da parte del Regolamento di cui all’art. 18 della legge 240/2010 e nel caso in cui quest’ultimo rimetta alla commissione la predeterminazione dei criteri per la valutazione comparativa dei candidati, è illegittimo il comportamento di una commissione che si sia limitata a recepire i criteri generali stabiliti dal Regolamento, senza precisare alcunché.