In tema di procedure di chiamata dei professori universitari, la commissione può specificare i criteri stabiliti dai regolamenti d’ateneo e introdurne di nuovi, purché in conformità agli standard qualitativi e criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento.
La facoltà di specificare i criteri è insita nella ratio della previsione di un organo dotato di specifiche competenze tecniche preposto alla valutazione.
È legittima la specificazione del criterio relativo alla consistenza della produzione scientifica stabilendo che essa sarà valutata anche in relazione all’età accademica del candidato, trattandosi di specificazione ragionevole. La valutazione della quantità della produzione in valore assoluto, non rapportata all’età accademica, nulla può dire circa la prolificità. Diversamente, di fronte a candidati con diversa anzianità, non si addiverrebbe alla scelta del migliore ma probabilmente solo di quello più anziano.
La valutazione che la commissione è chiamata a svolgere sulla produzione scientifica è necessariamente complessiva e non riferita a ciascuna singola opera. È connaturato al giudizio qualitativo che la commissione si riferisca ai “lavori più significativi”. Tale precisazione esplicita un meccanismo valutativo di tipo complessivo e non analitico, insito nel criterio dettato dal regolamento.
Le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice sotto il profilo della ragionevolezza e dell’attendibilità tecnica.
Quando non emerga vizio di logicità e ragionevolezza, la motivazione non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice.