Qualora da un bando per la selezione di un professore ordinario emerga chiaramente che la selezione del vincitore debba avvenire esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum e delle dichiarazioni presentate da ciascun candidato, che assumono quindi rilevanza determinante in quanto costituiscono l’unico elemento su cui si fonda il giudizio della Commissione valutatrice per desumere l’idoneità del candidato vincitore e stabilirne la prevalenza rispetto agli altri, sussiste il vizio del travisamento dei fatti nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla parte controinteressata (vincitrice della selezione) relativamente ai progetti di ricerca e all’attività didattica si siano rilevate, all’esito dell’accesso agli atti effettuato dalla ricorrente, non corrispondenti al vero.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO