Nell’ambito di una procedura per la selezione di un professore ordinario, qualora il bando di concorso richieda la presentazione del curriculum e l’allegazione del modello recante l’autocertificazione dei titoli, la mera presentazione del primo non può surrogare l’assenza dei secondi. Il titolo non autocertificato non è, dunque, valutabile, poiché non allegato nelle forme previste dal bando.
Qualora una commissione per la selezione di un professore ordinario abbia definito la posizione di primo e di ultimo autore quale criterio di valutazione individuale e comparativo delle pubblicazioni dei candidati, la posizione intermedia di un candidato quale autore di alcune pubblicazioni non può essere valorizzata dalla Commissione in relazione al compimento di studi clinici multicentrici randomizzati, traducendosi in un’inammissibile integrazione del bando, la quale contrasta con i principi della par condicio tra i concorrenti e del divieto di disapplicazione dell’atto di carattere generale con cui l’amministrazione si è posta ab origine un autovincolo nello svolgimento della procedura selettiva.
Le valutazioni del profilo curriculare, della produzione scientifica e quelle complessive relative a ciascun candidato che hanno carattere discorsivo e si concludono con giudizi sintetici (id est, buono, distinto, ottimo, eccellente) non consentono di comprendere a posteriori il rilievo quantitativo che gli specifici titoli – e, quindi, anche quelli pacificamente non valutabili – hanno avuto sul giudizio finale. Dall’impossibilità di ripercorrere l’iter logico seguito dalla Commissione nell’espressione dei giudizi e dagli errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili derivano l’annullamento degli atti e la necessaria riedizione della procedura.