Nell’ambito di una procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, deve ritenersi incompleto e incongruo il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice qualora quest’ultima non assolva l’onere motivazionale “rafforzato” richiesto tutte le volte in cui i valori dei candidati non risultino significativamente differenziati e non emergano ictu oculi elementi di valutazione nettamente favorevoli per un candidato rispetto all’altro tali da giustificare un giudizio finale di prevalenza espresso in forma meramente sintetica (l’utilizzo di locuzioni quali “ottimo”, “molto buono”).
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11398 del 22.6.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – RUOLO DI ULTIMO AUTORE – CORRESPONDING AUTHOR – OMESSA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI AUTHORSHIP – SETTORE CONCORSUALE 07/G1 – SETTORE SCIENTIFICO AGR/20 – ACCOGLIMENTO