Nell’ambito di una procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, deve ritenersi incompleto e incongruo il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice qualora quest’ultima non assolva l’onere motivazionale “rafforzato” richiesto tutte le volte in cui i valori dei candidati non risultino significativamente differenziati e non emergano ictu oculi elementi di valutazione nettamente favorevoli per un candidato rispetto all’altro tali da giustificare un giudizio finale di prevalenza espresso in forma meramente sintetica (l’utilizzo di locuzioni quali “ottimo”, “molto buono”).
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO