Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 4699 del 17.3.2023

PROFESSORE ORDINARIO – VIZI COMPOSIZIONE COMMISSIONE RINUNCIA/ASTENSIONE COMMISSARI – MANCATA PREDETERMINAZIONE CRITERI – DISCREZIONALITÀ TECNICA - SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/24 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TER – ACCOGLIMENTO

In generale, le censure inerenti la composizione della commissione non richiedono la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, se sussistente, determina il travolgimento dell’intera procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione.

In tema di rinuncia alla nomina o dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, l’art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117 del 2000,  disciplinante le procedure per il reclutamento dei professori universitari e di ruolo a norma dell’articolo 1 della Legge n. 210/1998 non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che a seguito dell’emanazione della legge n. 240/2010 tali procedure sono disciplinate dalla fonte regolamentare interna.

Le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018 e nella delibera ANAC n. 1208/2017 non costituiscono ex se parametri di legittimità di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi escludere abbiano un contenuto vincolante.

Si pone in aperto contrasto con il bando, oltre che con i generali principi dell’azione amministrativa, il modus procedendi della Commissione che si sia limitata a ribadire gli stessi criteri previsti dal bando, senza l’attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili.

Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso universitario costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, la quale è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli ristretti casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione.

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