In relazione ad un concorso per la selezione di un professore di I fascia bandito da una Università, deve essere estromesso dal giudizio il M.U.R. quando non vengono in rilievo provvedimenti del Ministero ma solamente atti di amministrazione attiva di competenza dell’Università, la quale è persona giuridica pubblica distinta dal MUR.
Il discrimine fra cessazione della materia del contendere e improcedibilità si fonda sul carattere satisfattivo del provvedimento sopravvenuto e che nel caso specifico l’accoglimento tardivo dell’istanza ha soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, il Collegio ritiene che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È infondata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell’Università se motivata eccependo che il mancato rilascio della documentazione nei termini di legge avrebbe precluso la chance di percepire compiutamente i vizi degli atti e, quindi, di impugnare gli esiti della procedura di selezione, quando già l’istanza di accesso dimostra che il ricorrente aveva percepito la lesione della propria posizione sostanziale quando è venuto a conoscenza della graduatoria finale; pertanto, da quel momento egli avrebbe potuto azionare la tutela giurisdizionale finalizzata ad ottenere il conferimento del posto messo a concorso.
L’onere della prova del danno nel processo amministrativo è posto interamente a carico della parte che si reputa danneggiata, in applicazione rigorosa del c.d. principio dispositivo di cui all’art. 2697 del codice civile e all’art. 64, comma 1, del c.p.a, spettando al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all’evento dannoso, e quella dell’effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa non può che essere respinta.