In tema di procedure di chiamata di professori universitari, la valutazione comparativa della commissione consiste in raffronto globale delle capacità e titoli dei candidati. Dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, apprezzati in tale quadro e non isolatamente.
La valutazione dei titoli non deve instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato per ciascuno dei titoli, altrimenti perdendosi la contestualità sintetica della valutazione globale.
È legittimo il giudizio che valorizzi la produzione scientifica sotto il profilo quantitativo e qualitativo parametrato al tempo dell’attività accademica (età accademica), premiando pubblicazioni più intense e più citate in arco di tempo più breve. La commissione può legittimamente valorizzare la continuità temporale della produzione scientifica rilevando distribuzione discontinua nel periodo di riferimento.
Il sindacato giurisdizionale non può rappresentare sede per contrapporre giudizi di merito a quelli della commissione, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento di fatto. Prospettazioni di maggior valore di ruoli, esperienza all’estero e convegnistica implicano sostituzione del metro valutativo proprio della commissione.
La commissione può meramente precisare i criteri di valutazione senza innovarli quando tali precisazioni siano già testualmente o logicamente ricavabili dalla lex specialis, trattandosi di esplicazione dei criteri non indebitamente modificativa in pregiudizio della necessità di preventiva determinazione.