La trasmissione erronea via e-mail degli atti conclusivi della Commissione esaminatrice a una candidata non costituisce violazione del principio di parità di trattamento, in quanto si tratta di documenti ostensibili ai sensi della normativa sull’accesso agli atti amministrativi. Un provvedimento che nega l’approvazione degli atti concorsuali senza motivare in concreto il pregiudizio derivante dall’anticipata conoscenza degli stessi è affetto da carenza di presupposti e difetto di motivazione.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO