Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7622 del 4.5.2023

PROFESSORE ORDINARIO – NATURA DELLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO - SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VALUTAZIONE COMPARATIVA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA - INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 05/I1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/18 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – ACCOGLIMENTO

Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, costituenti espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, in quanto attinenti alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo allorché manifestamente irragionevoli e arbitrarie ovvero tali da integrare un palese errore o travisamento di fatto.

Il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario ordinario è frutto di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, perché il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.

E’ illegittima la notevole sottovalutazione delle citazioni riferite alla produzione scientifica della ricorrente, diversamente da quanto argomentato dalla commissione nell’ambito del riferito giudizio contenuto nelle più volte citate controdeduzioni, non possa ritenersi ininfluente ai fini in esame, sia in ragione della significativa rilevanza dell’errore materiale, sia in quanto le argomentazioni fornite a supporto dell’asserita irrilevanza della stessa costituiscono, come condivisibilmente eccepito dalla ricorrente nelle memorie ex art. 73 c.p.a., una inammissibile integrazione della motivazione in giudizio.

La motivazione – che deve precedere e non seguire il provvedimento – può essere integrata in giudizio soltanto mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, in quanto se è vero che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che il divieto di integrazione della motivazione in sede processuale non abbia carattere assoluto, è pur vero che l’eccezione alla sua applicazione è rappresentata dal venire in rilievo di un’attività amministrativa interamente vincolata, nell’ambito della quale, dunque, è escluso qualsiasi apprezzamento di natura discrezionale, circostanze che devono escludersi nel caso di specie.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
21 Set 2026
PROFESSORE ORDINARIO – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – CONFLITTO DI INTERESSE COMMISSARIO E CANDIDATO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-15 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-15/A – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – RIGETTO
2 Set 2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APODITTICITÀ DEL GIUDIZIO SULLA COLLOCAZIONE EDITORIALE – ILLEGITTIMITÀ DEL RICORSO ALL’IMPATTO CITAZIONALE NEI SETTORI NON BIBLIOMETRICI – SETTORE CONCORSUALE 13/A2 – ACCOGLIMENTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026

RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 15218 del 24.9.2026

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – CRITERI DI VALUTAZIONE – OBBLIGO DI VALUTAZIONE PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE – INDICI BIBLIOMETRICI – PUBBLICAZIONI AMMISSIBILI – IMPOSSIBILITÀ DI CHIAMARE IL CANDIDATO CON PUNTEGGIO INFERIORE – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 07/AGRI-03 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGRI-03/C – UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 15048 del 21.9.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APPROCCIO PREVALENTEMENTE DESCRITTIVO DELLE PUBBLICAZIONI – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – LIMITATA RILEVANZA NEL SETTORE CONCORSUALE – CUMULATIVITÀ DEI CRITERI – SETTORE CONCORSUALE 12/A1

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 1811 del 17.9.2026

RICERCATORI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – PROVA DI RESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ IN ASSENZA DI CENSURE VERSO CANDIDATI INTERMEDI – VERBALE DI SORTEGGIO DEI COMMISSARI – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 11/PSIC-01 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PSIC-01/B – UNIVERSITÀ DI PADOVA – RIGETTO

Ultime News