Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7622 del 4.5.2023

PROFESSORE ORDINARIO – NATURA DELLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO - SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VALUTAZIONE COMPARATIVA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA - INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 05/I1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/18 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – ACCOGLIMENTO

Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, costituenti espressione della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione, in quanto attinenti alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo allorché manifestamente irragionevoli e arbitrarie ovvero tali da integrare un palese errore o travisamento di fatto.

Il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario ordinario è frutto di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, perché il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.

E’ illegittima la notevole sottovalutazione delle citazioni riferite alla produzione scientifica della ricorrente, diversamente da quanto argomentato dalla commissione nell’ambito del riferito giudizio contenuto nelle più volte citate controdeduzioni, non possa ritenersi ininfluente ai fini in esame, sia in ragione della significativa rilevanza dell’errore materiale, sia in quanto le argomentazioni fornite a supporto dell’asserita irrilevanza della stessa costituiscono, come condivisibilmente eccepito dalla ricorrente nelle memorie ex art. 73 c.p.a., una inammissibile integrazione della motivazione in giudizio.

La motivazione – che deve precedere e non seguire il provvedimento – può essere integrata in giudizio soltanto mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, in quanto se è vero che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che il divieto di integrazione della motivazione in sede processuale non abbia carattere assoluto, è pur vero che l’eccezione alla sua applicazione è rappresentata dal venire in rilievo di un’attività amministrativa interamente vincolata, nell’ambito della quale, dunque, è escluso qualsiasi apprezzamento di natura discrezionale, circostanze che devono escludersi nel caso di specie.

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