Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso considerata l’identità del petitum nel giudizio amministrativo principale e in quello che ne deriverebbe dalla sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità, implicando ciò che il ricorso in sede amministrativa abbia ad oggetto solamente la pretesa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata, con conseguente inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e del requisito dell’incidentalità, oltre che dello stesso ricorso amministrativo proposto al solo scopo di ottenere un pronunciamento della Corte costituzionale.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO