Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso considerata l’identità del petitum nel giudizio amministrativo principale e in quello che ne deriverebbe dalla sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità, implicando ciò che il ricorso in sede amministrativa abbia ad oggetto solamente la pretesa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata, con conseguente inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e del requisito dell’incidentalità, oltre che dello stesso ricorso amministrativo proposto al solo scopo di ottenere un pronunciamento della Corte costituzionale.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 619 del 28.9.2023
RICERCATORE DI TIPO B – RIPARAMETRAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE – RIGETTO