Laddove la ricorrente contesti le concrete modalità di svolgimento di una procedura selettiva – denunciandone l’illegittimità in ragione del fatto che la Commissione giudicatrice ha stabilito criteri e punteggi di valutazione del colloquio e del seminario scientifico e, sulla loro scorta, espresso giudizi valutativi anche in ordine agli stessi, anziché considerarli alla stregua di mere prove idoneative – avrebbe dovuto necessariamente impugnare, unitamente agli atti applicativi qui gravati, le norme del Regolamento e del bando alle quali la Commissione ha informato la propria attività, atteso che la mera impugnazione dei primi rende inutile un eventuale accoglimento del ricorso proposto contro di essi, atteso che l’Università può, in qualsiasi momento, reiterarli nei medesimi termini.
È ammissibile la domanda di genericità che affligge i criteri e i punteggi di valutazione del colloquio e del seminario scientifico, atteso che l’effetto lesivo per la situazione del ricorrente, quale partecipante al procedimento selettivo, si verifica con l’esito del procedimento stesso, difforme da quello dalla medesima auspicato. L’effetto lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni selettive e delle valutazioni con esse effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a rendere certa la lesione e a trasformare l’astratta potenzialità lesiva dei criteri e punteggi fissati in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente rilevante per l’interessato.
L’attività di individuazione delle modalità di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità di cui è attributario l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, dovendosi escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse il merito dell’attività amministrativa, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.