Nell’ambito di una procedure selettiva di chiamata per un posto di professore associato, la commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità tecnica, la cui sindacabilità è limitata al rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza e al rispetto delle norme procedurali stabilite. Più precisamente, non può dirsi incongrua la scelta di una commissione giudicatrice di preferire un candidato le cui pubblicazioni tocchino una più ampia gamma di tematiche, rispetto ad un candidato la cui produzione scientifica si concentri intorno ad un unico argomento, così come non appare irragionevole la scelta di dare particolare peso all’intervenuta pubblicazione di due contributi del candidato poi risultato vincitore all’interno di una rivista di estremo prestigio.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO