In tema di pubblicazioni scientifiche valutabili ai fini delle procedure universitarie, l’art. 3, D.M. 28 luglio 2009 dispone che le commissioni prendono in considerazione “pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”. La corretta interpretazione significa che possono essere valutati testi non ancora pubblicati, ma accettati da un editore che vi abbia attribuito un codice ISBN.
Il deposito legale ex L. n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 non identifica la “pubblicazione” dell’opera, essendo adempimento successivo all’avvenuta pubblicazione. I testi accettati per la pubblicazione non possono essere quelli oggetto di deposito legale, non identificandosi il deposito legale con la pubblicazione.
Non rileva ai fini dell’identificazione di pubblicazione scientifica l’inserimento dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore. La venalità del prodotto librario e la distribuzione commerciale sono concetti estranei alla ricerca scientifica. La procedura concorsuale mira ad acclarare il valore scientifico della pubblicazione e la sua diffusione nella comunità scientifica, non la vendibilità e distribuzione commerciale.
È illegittima la sanzione disciplinare per dichiarazioni mendaci quando il docente ha legittimamente indicato nel curriculum monografie accettate dall’editore e munite di codice ISBN, trattandosi di testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, anche se non ancora date alle stampe e messe in distribuzione.