Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sent. n. 303 del 2.11.2023

PROFESSORE ORDINARIO – PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – ANONIMATO – PROVA DI RESISTENZA – RIPETIZIONE PROCEDURA – DIFFERENZA TRA ASPITANTE CANDIDATO E CONCORRENTE – RIEDIZIONE DEL POTERE – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA - ACCOGLIMENTO

Costituisce un irrimediabile vulnus all’essenziale principio costituzionale dell’imparzialità nelle procedure selettive pubbliche la certezza della conoscibilità dei nominativi dei candidati ante formulazione dei nuovi criteri. Infatti, il criterio dell’anonimato nelle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché, specialmente, di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Qualora i criteri elaborati dalla Commissione di prima nomina siano pubblicati insieme ai nominativi dei candidati, l’unica conseguenza dell’annullamento degli atti impugnati è la ripetizione dell’intera procedura concorsuale con pubblicazione di nuovo bando aperto anche a coloro i quali abbiano nelle more acquisito i richiesti requisiti di partecipazione, non potendosi imporre ad una Commissione di nuova nomina l’applicazione di criteri determinati da una precedente, a pena di violare l’autonomia e la discrezionalità tecnica dell’Università.

L’astratta conoscibilità dei profili dei docenti che potrebbero avere le caratteristiche necessarie per la nomina a professore ordinario nel Dipartimento è circostanza del tutto diversa, ed irrilevante ai fini della procedura selettiva, dalla certezza della conoscenza da parte dell’Organo di valutazione dei nominativi degli effettivi concorrenti nei confronti dei quali in primis l’Ateneo e, di conseguenza, la Commissione sono tenuti all’osservanza del massimo rigore nell’esercizio dell’attività discrezionale in relazione al rispetto dell’essenziale principio dell’imparzialità.

In sede di rinnovazione di una procedura concorsuale dopo il suo annullamento, non si può imporre ad una Commissione di nuova nomina l’applicazione di criteri determinati da una precedente, a pena di violare l’autonomia e la discrezionalità tecnica dell’Università.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
21 Set 2026
PROFESSORE ORDINARIO – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – CONFLITTO DI INTERESSE COMMISSARIO E CANDIDATO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-15 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-15/A – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – RIGETTO
17 Set 2026
RICERCATORI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – PROVA DI RESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ IN ASSENZA DI CENSURE VERSO CANDIDATI INTERMEDI – VERBALE DI SORTEGGIO DEI COMMISSARI – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 11/PSIC-01 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PSIC-01/B – UNIVERSITÀ DI PADOVA – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026

RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 15218 del 24.9.2026

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – CRITERI DI VALUTAZIONE – OBBLIGO DI VALUTAZIONE PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE – INDICI BIBLIOMETRICI – PUBBLICAZIONI AMMISSIBILI – IMPOSSIBILITÀ DI CHIAMARE IL CANDIDATO CON PUNTEGGIO INFERIORE – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 07/AGRI-03 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGRI-03/C – UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 15048 del 21.9.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APPROCCIO PREVALENTEMENTE DESCRITTIVO DELLE PUBBLICAZIONI – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – LIMITATA RILEVANZA NEL SETTORE CONCORSUALE – CUMULATIVITÀ DEI CRITERI – SETTORE CONCORSUALE 12/A1

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 1811 del 17.9.2026

RICERCATORI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – PROVA DI RESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ IN ASSENZA DI CENSURE VERSO CANDIDATI INTERMEDI – VERBALE DI SORTEGGIO DEI COMMISSARI – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 11/PSIC-01 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PSIC-01/B – UNIVERSITÀ DI PADOVA – RIGETTO

Ultime News