Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sent. n. 303 del 2.11.2023

PROFESSORE ORDINARIO – PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – ANONIMATO – PROVA DI RESISTENZA – RIPETIZIONE PROCEDURA – DIFFERENZA TRA ASPITANTE CANDIDATO E CONCORRENTE – RIEDIZIONE DEL POTERE – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA - ACCOGLIMENTO

Costituisce un irrimediabile vulnus all’essenziale principio costituzionale dell’imparzialità nelle procedure selettive pubbliche la certezza della conoscibilità dei nominativi dei candidati ante formulazione dei nuovi criteri. Infatti, il criterio dell’anonimato nelle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché, specialmente, di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Qualora i criteri elaborati dalla Commissione di prima nomina siano pubblicati insieme ai nominativi dei candidati, l’unica conseguenza dell’annullamento degli atti impugnati è la ripetizione dell’intera procedura concorsuale con pubblicazione di nuovo bando aperto anche a coloro i quali abbiano nelle more acquisito i richiesti requisiti di partecipazione, non potendosi imporre ad una Commissione di nuova nomina l’applicazione di criteri determinati da una precedente, a pena di violare l’autonomia e la discrezionalità tecnica dell’Università.

L’astratta conoscibilità dei profili dei docenti che potrebbero avere le caratteristiche necessarie per la nomina a professore ordinario nel Dipartimento è circostanza del tutto diversa, ed irrilevante ai fini della procedura selettiva, dalla certezza della conoscenza da parte dell’Organo di valutazione dei nominativi degli effettivi concorrenti nei confronti dei quali in primis l’Ateneo e, di conseguenza, la Commissione sono tenuti all’osservanza del massimo rigore nell’esercizio dell’attività discrezionale in relazione al rispetto dell’essenziale principio dell’imparzialità.

In sede di rinnovazione di una procedura concorsuale dopo il suo annullamento, non si può imporre ad una Commissione di nuova nomina l’applicazione di criteri determinati da una precedente, a pena di violare l’autonomia e la discrezionalità tecnica dell’Università.

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