Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 719 del 4.12.2023

PROFESSORE ORDINARIO – MOTIVAZIONE - NATURA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – SETTORE CONCORSUALE 09/D1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/22 – RIGETTO

L’articolo 24 della legge n. 240/2010 introduce, per la chiamata dei professori, un complesso procedimento selettivo articolato in due fasi autonome, ma intimamente collegate tra di loro: il giudizio sull’idoneità dei candidati e la successiva scelta, tra gli stessi, di quello ritenuto il più idoneo rispetto al posto in concorso. Nella individuazione del candidato da chiamare si impone, quindi, un obbligo di motivazione della scelta operata, tra i candidati tutti parimenti idonei, che non può prescindere dal prendere in considerazione i diversi giudizi espressi nei confronti dei candidati. Pertanto, posta la paragonabilità dei curricula di due candidate, risulta pienamente legittima la selezione operata da una commissione sulla base della maggiore attinenza dell’esperienza maturata rispetto alla specifica cattedra da assegnare.

Il termine stabilito da un Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori il quale preveda che, in caso di mancato rispetto di tale termine, il Dipartimento coinvolto “non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura”, non può essere considerato di natura perentoria. Una disposizione regolamentare di questo tenore, infatti, non preclude la possibilità della conclusione del procedimento oltre la scadenza del termine, ma si limita a sanzionare il ritardo nella conclusione dello stesso con l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni per il periodo di due anni.

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