Non v’è rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i giudizi (pendenti) che riguardino l’impugnazione di provvedimenti di destituzione del primo e del secondo classificato adottati dall’Università e il giudizio di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla stessa nell’ambito di una selezione concorsuale di cui i suddetti fanno parte, atteso che il Giudice amministrativo può, nelle more, accertare la legittimità della selezione concorsuale, anche in considerazione del fatto che la destituzione del primo e del secondo classificato, ove confermata all’esito dei rispettivi giudizi, non farebbe venir meno l’interesse del ricorrente, quarto classificato, alla rinnovazione della selezione.
È inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso mediante il quale il ricorrente non dia prova della concreta possibilità di sopravanzamento in graduatoria, collocandosi in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, poiché costituisce jus receptum il principio secondo cui il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “defensor legitimitatis” un astratto interesse dell’ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto.
I vizi comportanti la radicale illegittimità dell’intera selezione debbano avere significativa consistenza, come ad esempio nell’ipotesi della illegittima composizione della commissione di indeterminatezza dei criteri di valutazione delle domande o di irregolare pubblicazione del bando, trovando altrimenti applicazione il generale principio dell’annullamento parziale per esigenze di buon andamento e conservazione dell’attività amministrativa.
La predeterminazione dei criteri e la dimostrazione del loro rispetto nella valutazione dei candidati deve ritenersi principio generale in forza del quale qualsiasi attività di carattere valutativo deve rispondere a referenti oggettivi, definiti prima dell’adozione di ogni singolo. In tal senso, non peccano di genericità i criteri che delimitano in modo sufficientemente preciso la discrezionalità tecnica demandata alla Commissione tipica delle selezioni per la copertura di posti di professore universitario, caratterizzate dalla presenza di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive.