Un contenuto elenco di lavori scientifici in comune tra il commissario e il candidato ad una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di prima fascia è inidoneo a integrare quella condizione di comunanza di interessi patrimoniali, di lavoro e professionali di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. In queste ipotesi è pertanto legittimo il provvedimento con cui l’Università respinge l’istanza di ricusazione della commissione giudicatrice per conflitto di interesse.
Sono illegittimi per difetto di motivazione gli atti della commissione giudicatrice di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di prima fascia che non esplicitino le ragioni per le quali la commissione abbia ritenuto di dover attribuire la preferenza ad un candidato piuttosto che ad altro, laddove anche dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale non emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati. La commissione giudicatrice deve dare esaurientemente conto dell’avvenuta comparazione tra i candidati e dei relativi esiti, dovendosi ritenere oscura e tautologica la valutazione comparativa caratterizzata da mere differenze di aggettivazioni e formule linguistiche generiche che obiettivamente non consentono ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito dai commissari.