E’ fondato il ricorso che censuri la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 e dei principi fondamentali in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per la mancata esclusione del vincitore che non avrebbe potuto partecipare alla procedura in quanto membro del Consiglio di Dipartimento della struttura che ha deliberato l’indizione del concorso e la chiamata del vincitore. Infatti, pur nel silenzio della norma, che non riguarda espressamente i docenti appartenenti al medesimo dipartimento che ha deliberato la chiamata, ma i parenti e gli affini fino al quarto grado degli stessi, se la “familiarità”, data dall’esistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio, è potenzialmente in grado di condizionare l’organo della struttura che effettua la selezione, pregiudicandone l’imparzialità, a fortiori, la circostanza per cui il candidato sia componente dello stesso organo che indice la procedura e ne gestisce le fasi di propria competenza, partecipando alle relative sedute, determina una chiara ipotesi di conflitto di interessi, scongiurabile mediante l’applicazione dello status di incompatibilità.
È inammissibile il ricorso nel quale non risultano formulate né ad essi riferite specifiche censure e non ne viene chiesto, conclusivamente, l’annullamento, avverso gli atti conclusivi della procedura, pur comportando questi autonome e aggiuntive valutazioni da parte degli organi competenti (in particolare del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione), ma che siano solo richiamati genericamente in epigrafe come gli atti dell’eventuale “chiamata in servizio”. Tali organi non svolgono una funzione di verifica meramente formale, superflua e duplicativa, avendo invece il potere di confermare o meno gli esiti della procedura e di incidere sulla stessa con un’attività valutativa che si aggiunge a quella della Commissione giudicatrice (la delibera del Consiglio di Dipartimento, infatti, riproduce e recepisce il giudizio espresso dalla commissione per il candidato risultato vincitore).
Nella procedura di chiamata di un professore di I fascia gli atti finali e conclusivi della procedura, effettivamente lesivi della posizione del ricorrente, possono essere individuati proprio nella proposta del Consiglio di Dipartimento e nell’approvazione del Consiglio di Amministrazione nonché nella nomina del Rettore (quest’ultimo atto di nomina meramente consequenziale) che provvedono proprio alla “chiamata” del vincitore.