L’omessa impugnazione degli atti successivi all’approvazione degli atti della procedura di chiamata disposta dal Rettore non è in grado di elidere l’interesse che sorregge il ricorso ad ottenere l’annullamento del risultato della procedura di selezione pubblica. Ciò in quanto, nella fattispecie del reclutamento del personale docente, l’intervenuto annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto “direttamente caducante” (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente decreto rettorale impugnato. Nel caso di specie, il nesso esistente tra gli atti della Commissione approvati dal Rettore dell’Ateneo e le successive determinazioni degli organi dell’Ateneo è evidentemente immediato, diretto e necessario sicché queste ultime, oltre a non richiedere nuove ed ulteriori valutazioni di interessi rispetto alle mera presa d’atto del risultato della selezione e ad inerire alla medesima sequenza procedimentale, appaiono una conseguenza dovuta e inevitabile dell’esito della procedura concorsuale.
La commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell’attribuire rilevanza ai titoli e nell’individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell’ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l’esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
Non sono affette da illegittimità le valutazioni formulate dalla Commissione, sia nei giudizi collegiali, sia nei giudizi individuali, esprimono con chiarezza ed in modo compiuto le ragioni sottese alla preferenza indicata per il controinteressato, cosicché risulta rispettata nel caso di specie la funzione della motivazione degli atti amministrativi, che è quella di consentire di ricostruire l’iter logico che ha condotto la P.A. ad assumere una data decisione.
I criteri di valutazione della selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l’attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati.