E’ legittima l’applicazione dei criteri di valutazione previsti nel DM 344/2011 per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 anche alle procedure di reclutamento dei professori di II fascia.
Non è affetto da illogicità il giudizio negativo espresso da una commissione esaminatrice per il reclutamento di un professore di II fascia se contrasta con il giudizio ampiamente favorevole espresso sul candidato in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale. Ed infatti, non solo è la procedura di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e le procedure di chiamata a posti di professore universitario non sono omogenee ma vige anche il principio dell’autonomia di giudizio delle singole commissioni esaminatrici, che legittimamente possono esercitare la propria discrezionalità in maniera non omogenea.
Il principio a mente del quale, nell’ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, si applica anche nel caso in cui il candidato presenti alla commissione non i brevetti, ma solamente le richieste di brevetti.