Non integra alcuna illegittimità la mancata specificazione, da parte della Commissione, dei criteri stabiliti dal bando di gara, il quale ha recepito integralmente i criteri dettati dal Dipartimento. L’individuazione di sub criteri, diretti alla specificazione dei criteri fissati dal bando della procedura selettiva non costituisce, infatti, un obbligo della Commissione giudicatrice, bensì, alla luce del quadro normativo di riferimento, una mera facoltà.
L’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli che quanto alla valutazione degli stessi; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori dell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili.