Non sono suscettibili di favorevole apprezzamento le critiche alla nullità della procedura a causa della mancata sottoscrizione dei verbali, con precipuo riferimento alle dichiarazioni di concordanza sottoscritte dalle componenti della commissione specificamente indicate, le cui firme costituirebbero l’esito di un fotomontaggio digitale da altro documento alle medesime riferibile poiché la contestazione non involge la riferibilità di dette sottoscrizioni alle componenti della commissione, assumendo altresì rilievo, al fine di escludere la fondatezza della censura, la natura strumentale dell’attività di verbalizzazione, costituendo il verbale un mezzo di documentazione dell’attività dell’organo collegiale.
Nel caso di specie, le sottoscrizioni non solo non sono state disconosciute dalle componenti della commissione della cui firma trattasi ma la riferibilità ad esse trova evidenza nella trasmissione delle attestazioni e dichiarazioni contestate dalle componenti della commissione al presidente, unitamente alla copia del proprio documento di identità, non potendosi, quindi, revocare in discussione la paternità sia del contenuto di tali atti che delle firme.
Il riconoscimento di alcuni elementi positivi del profilo dell’appellante non esclude una valutazione finale meno positiva rispetto alla candidata vincitrice della selezione, tenuto conto dell’autonomia dei criteri previsti dalla disciplina di riferimento.
L’avvio dei lavori della commissione antecedentemente alla scadenza del termine previsto dal bando non determina alcuna vulnerazione delle tutele dei candidati, ai quali, infatti, non è preclusa la possibilità di censurare l’illegittima composizione della commissione in giudizio, a conclusione della procedura, tanto nel caso in cui l’istanza di ricusazione non sia stata proposta quanto nell’ipotesi in cui detta istanza, pur proposta, venga rigettata nel corso della selezione.
Sono inammissibili le censure volte non a dimostrare la sussistenza di alcuno dei vizi che rendono sindacabili gli apprezzamenti tecnici della commissione (irragionevolezza, incongruità, carenza di esaustività, illogicità ed incoerenza dell’apparato motivazionale, erroneità dei criteri utilizzati nella formulazione del giudizio), risolvendosi le stesse nel tentativo di dimostrare la propria superiorità scientifica rispetto alla controinteressata, mediante valutazioni soggettive volte non già a far emergere errori di fatto o di valutazione, ma a dare rilievo a una diversa valutazione “di merito” dei rispettivi profili scientifici. L’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione è senz’altro sindacabile da parte del giudice amministrativo, ma tale sindacato presuppone che il ricorrente non si limiti a sovrapporre (o a chiedere al giudice di sovrapporre) una propria valutazione a quella dell’amministrazione.