Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 3385 del 5.6.2023

PROFESSORE ORDINARIO – CRITERIO ORIGINALITA' - CRITERIO INNOVATIVITA' - DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE - SETTORE CONCORSUALE 08/D4 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/12 – RIGETTO

Non è irragionevole la decisione della Commissione che ha deciso di attribuire particolare rilievo al criterio della originalità, pur senza escludere il rilievo anche degli altri criteri (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione) indicati nell’avviso di selezione, ai quali la Commissione si era vincolata senza però vietare di dare particolare rilievo a una parte dei criteri piuttosto che ad altri. Peraltro, il criterio dell’originalità e innovatività e del rigore metodologico, previsto dall’art. 4 comma 2, lett. a), d.P.R. n. 117 del 2000 costituisce il criterio di valutazione prioritario, alla cui applicazione segue quella degli ulteriori criteri previsti dalla normativa ai fini della valutazione comparativa.

Non è irragionevole che la Commissione abbia deciso di attribuire maggiore rilievo alle pubblicazioni scientifiche più recenti, collocate negli ultimi 10 anni, in linea peraltro con il criterio della originalità e della innovatività indicati nel Bando in quanto la selezione ha ad oggetto l’insegnamento in un settore scientifico in continua evoluzione, in cui le novità scientifiche sono continue.

Nella procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di professore universitario, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, mentre resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile della p.a. sostituirebbe quello proprio altrettanto opinabile).

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