In assenza di disponibilità dell’Università a procedere alla nomina di un altro candidato, non è possibile procedere ad alcuno scorrimento della graduatoria, quando, in senso tecnico, non esiste alcuna graduatoria in senso tecnico nella procedura in esame, che si caratterizza per l’esistenza soltanto di valutazioni comparative tra i candidati e per l’individuazione di un unico soggetto vincitore.
L’essere provenienti dalla medesima università del vincitore non costituisce motivo di astensione così come non lo sia la produzione scientifica condivisa con un professore della Università di provenienza del vincitore.
Le valutazioni delle commissioni di concorso è, soprattutto nel caso dei concorsi universitari, connotata da amplissima discrezionalità; esse pertanto sono sindacabili dal giudice amministrativo unicamente sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, logicità, rispetto ai dati emersi nel corso della procedura, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non potendosi il giudice mai sostituire alla valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice.