Il giudizio che compete alla commissione di concorso, in fattispecie quali quella in esame, è di carattere globale e sintetico; la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Non sussiste alcun onere, in capo alla commissione, di procedere a una “citazione” analitica di ogni titolo vantato; anzi, risulta congrua la scelta di operare una valutazione sintetica e globale, laddove, come nel caso di specie, vengano in rilievo numerosi titoli, trattandosi, peraltro, di una modalità operativa che la commissione ha osservato uniformemente per tutti i candidati.
Il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a esperire in fattispecie di tale natura, incontra un limite invalicabile nel fatto che, nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario, il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del giudice amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione costituirebbe un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand’anche l’eccesso in questione fosse compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenesse nell’ambito dell’annullamento dell’atto.
Con specifico riguardo alle pubblicazioni, giova rimarcare che la comparazione tra i candidati, per consolidata giurisprudenza, non può essere condotta affidando rilievo determinante al cd. impact factor, ovvero al numero di citazioni conseguiti dai lavori in quanto non è criterio automatico e vincolante per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione, che è invece rimessa alla diretta valutazione della commissione.