La mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato e autocertificato dal candidato non è suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione universitaria, quanto al grado di offensività o gravità. La richiesta di autocertificazione del curriculum, riguarda una dichiarazione composita che rappresenta un unicum, nel quale la non rispondenza al vero anche di un solo titolo ivi indicato si propaga all’intero contenuto autodichiarato, non essendo predicabile l’individuazione di elementi accidentali, la cui nullità/falsità vitiatur sed non vitiat. Se così non fosse si finirebbe col permettere che nel curriculum si possano inserire ed autocertificare anche elementi non veri, salvo poi, in caso di accertamento del mendacio, procedere chirurgicamente allo stralcio degli stessi facendo salvo il residuo e, con esso, il beneficio illegittimamente conseguito.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO