In tema di procedure di chiamata di professori universitari, la discrezionalità tecnica della commissione non può essere irrigidita da costrittivo meccanismo di mera addizione aritmetica di micro-voci, dovendo l’organo esprimere valutazione globale del profilo dei candidati. Il giudizio finale rappresenta risultato di valutazione complessiva connotata da ampia discrezionalità tecnica, non frutto di addizione numerica o meccanica di fattori ma di valutazione complessiva di tutta l’attività e del curriculum.
La continuità nell’attività didattica può essere legittimamente valorizzata quale parametro fondamentale di valutazione.
Ragionevolmente la commissione non equipara all’insegnamento ufficiale (che presuppone titolarità di didattica frontale calendarizzata) le attività accessorie quali partecipazione a commissioni d’esame o esercitazioni, comunemente svolte dal personale universitario e ospedaliero ma non equiparabili alla docenza formale richiesta dal bando.
Oggetto della valutazione della commissione, quanto all’esperienza didattica, è il concreto ed effettivo possesso di tale requisito esperienziale, ossia l’effettivo svolgimento dell’attività didattica. Tutto quanto attiene alla formale legittimità della stipula del singolo contratto è elemento estraneo alle valutazioni della commissione, focalizzate sulla verifica della effettiva esperienza didattica e reale svolgimento degli incarichi.
Sono inammissibili per difetto di legittimazione e interesse ad agire i motivi aggiunti con cui si impugnino incarichi di docenza del controinteressato affidati all’esito di procedimenti selettivi conclusi ed esauriti cui il ricorrente non aveva partecipato.