All’esito del riesame stimolato da un provvedimento di carattere giurisdizionale, il provvedimento di conferma – quando rifletta nuove valutazioni dell’Amministrazione, anche se effettuate in sede di un riesame non spontaneo ma indotto da un’ordinanza cautelare del Giudice amministrativo implica il definitivo superamento delle valutazioni poste a base del provvedimento confermato, sicché il ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento originario, non potendo conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole della stessa, e ciò perché il rapporto giuridico sottostante è stato sottoposto a una totale rimeditazione che ha fatto venire meno gli effetti dell’originario provvedimento.
Il modus procedendi della specificazione dei criteri da parte della Commissione di concorso in un momento successivo alla conoscenza dei nominativi dei candidati si pone in frontale contrasto con i principi consolidati che governano la materia concorsuale, costituendo pacifico approdo della giurisprudenza amministrativa che “i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di concorso devono essere fissati dalla Commissione prima di conoscere i nominativi dei candidati, e ciò in applicazione dell’art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994, norma che esprime un principio di carattere generale in quanto agganciato all’art. 97 Cost., perciò applicabile a tutti i tipi di concorso, compresi quelli indetti per la selezione di insegnanti di livello universitario”. Con l’ulteriore, fondamentale, precisazione che tale principio deve “ritenersi violato anche nel caso in cui, invece di dettare nuovi criteri di valutazione, l’amministrazione proceda in fase successiva a quella di avvenuta conoscenza dei nominativi dei candidati, alla specificazione dei criteri già individuati, posto che anche la semplice specificazione può risultare decisiva ai fini dell’attribuzione dei punteggi”.