Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non per cessazione della materia del contendere nel caso in cui il ricorrente vi rinunci in ragione del superamento di una selezione indetta dall’Università dopo aver impugnato un precedente bando per un concorso interno della stessa Università che aveva escluso l’assunzione di un professore associato nel suo settore scientifico disciplinare. Ed infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la verifica del pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, nonché il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite, confluendo tale esito in una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34 co. 5 c.p.a. Qualora, in un caso come quello di specie, la nomina a professore associato del ricorrente avvenga sulla base di una nuova e autonoma procedura di selezione non è possibile riscontrare l’implicito riconoscimento da parte dell’Amministrazione resistente della fondatezza della pretesa, dovendo piuttosto il ricorso essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO