Nell’ambito dell’espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 4, commi 12 e 13, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, oggetto della valutazione comparativa sono i giudizi individuali e collegiali espressi sui singoli candidati e non il confronto contestuale e puntuale tra le attività svolte dagli stessi.
Il curriculum vitae non contiene la descrizione dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva per cui, al fine di assicurare la massima attuazione del favor partecipationis, l’unica conseguenza ricollegabile alla errata o imprecisa descrizione o qualificazione dei titoli professionali ed accademici dichiarati deve essere rinvenuta nella mancata attribuzione del punteggio per i titoli non posseduti o nella valutazione con un punteggio inferiore a quello massimo o a quello che sarebbe stato ritenuto congruo per i titoli la cui descrizione è stata immotivatamente esaltata.
Nessuna disposizione regolamentare contenuta nel decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 agosto 2011, n. 344 (nel caso di specie, nessuna disposizione regolamentare dell’Università) impone l’attribuzione di un punteggio per ciascun titolo dichiarato dai candidati, in quanto le disposizioni si limitano a richiedere l’attribuzione di un punteggio per ciascun profilo curriculare all’esito della valutazione analitica di ciascun titolo.