Qualora il ricorrente notifichi il ricorso agli indirizzi pec dei controinteressati, non presenti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), la notificazione è inefficace, ritenendosi necessaria la rinnovazione – a mezzo posta – nei confronti della controinteressata, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di merito in posizione poziore rispetto a quella della ricorrente e non costituita in giudizio, e non anche dell’altra controinteressata che, nonostante il vizio della notificazione, si è ritualmente costituita svolgendo compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto della notifica e sanando, in tal modo, l’inefficacia della notificazione.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 19198 del 31.10.2024
PROFESSORE ASSOCIATO – EQUIPOLLENZA DEI TITOLI STRANIERI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – ACCOGLIMENTO