Qualora il ricorrente notifichi il ricorso agli indirizzi pec dei controinteressati, non presenti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), la notificazione è inefficace, ritenendosi necessaria la rinnovazione – a mezzo posta – nei confronti della controinteressata, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di merito in posizione poziore rispetto a quella della ricorrente e non costituita in giudizio, e non anche dell’altra controinteressata che, nonostante il vizio della notificazione, si è ritualmente costituita svolgendo compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto della notifica e sanando, in tal modo, l’inefficacia della notificazione.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO