Qualora il ricorrente notifichi il ricorso agli indirizzi pec dei controinteressati, non presenti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), la notificazione è inefficace, ritenendosi necessaria la rinnovazione – a mezzo posta – nei confronti della controinteressata, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di merito in posizione poziore rispetto a quella della ricorrente e non costituita in giudizio, e non anche dell’altra controinteressata che, nonostante il vizio della notificazione, si è ritualmente costituita svolgendo compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto della notifica e sanando, in tal modo, l’inefficacia della notificazione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, 26.2.2026, sent. n. 1380
PROFESSORE ORDINARIO – CRITERI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – CONTINUITÀ DIDATTICA – INAMMISSIBLITA’ MOTIVI AGGIUNTI – SETTORE CONCORSUALE 06/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/21 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II