Al termine assegnato dal giudice amministrativo per l’integrazione del contraddittorio deve essere riconosciuta natura perentoria, per cui dall’inosservanza del termine medesimo deve farsi discendere un effetto di decadenza che si riverbera sullo stesso diritto di azione, la cui elisione comporta l’improcedibilità del ricorso. Detta perentorietà, con la conseguente improcedibilità del ricorso, attiene anche al termine che il giudice assegna al ricorrente per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento dell’incombente.
La notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficio postale, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. In sostanza, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova fondamento nell’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo.