L’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, dispone che, in caso di “non veridicità del contenuto della dichiarazione”, emersa in sede di controllo da parte dell’Amministrazione procedente, e ferma restando l’eventuale rilevanza penale del fatto, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Tale disposizione, quindi, collega esplicitamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto “emanato sulla base” della stessa.
Nella controversia in oggetto, l’attestazione non veritiera resa dal ricorrente non è idonea a motivare l’automatica decadenza dal beneficio dell’assunzione, per il decisivo motivo che l’assenza di procedimenti penali in corso non era previsto quale requisito fondamentale ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina, ma era richiesta per l’ammissione alla procedura; d’altro canto, va ribadito che, constatati i procedimenti penali in corso, l’Università avrebbe potuto valutare l’eventuale rilevanza ostativa degli stessi (o, in concreto, di taluno di essi) ai fini della nomina, ma ciò non è avvenuto nella fattispecie in oggetto, ove l’annullamento in autotutela è stato fatto discendere automaticamente dall’accertato mendacio, senza valutazione alcuna (in ordine alla quale, infine, è stata dedotta anche l’incompetenza rettorale, in favore di quella degli organi accademici titolari del potere disciplinare).