Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 9609 del 8.11.2023

PROFESSORE ORDINARIO – DOMANDA CAUTELARE – PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – ERRORE MATERIALE – GIUDIZIO INCONGRUENTE – SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/18 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - RIGETTO

L’istanza cautelare dell’appellante principale può essere accolta al fine di garantire la continuità didattica del corso intrapreso e di evitare un’ulteriore attività amministrativa che avrebbe potuto rivelarsi inutile.

Il principio di autoresponsabilità alla materia dei concorsi pubblici (quale limite all’applicazione del c.d. soccorso istruttorio) stabilisce che ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, essendo rimesso a ciascun candidato e alla sua autoresponsabilità la scelta di inserire nella domanda di partecipazione alla selezione i titoli e le pubblicazioni che egli stima meritevoli di valutazione da parte della Commissione esaminatrice. La possibilità di emendare l’errore facilmente riconoscibile dalla P.A. (mero errore materiale) richiede, comunque, una condotta diligente del candidato.

È illegittima la valutazione di eccellenza per la produzione scientifica quando non sia giustificata dai giudizi espressi in relazione ai singoli sub-criteri, in quanto solo per uno di essi il giudizio è stato di “eccellente”, mentre per tutti gli altri il giudizio è stato di “ottimo”. Il ricorrente non può invocare un ipotetico arrotondamento del punteggio per la questione dirimente che tale meccanismo non sia previsto dal bando.

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