Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 956 del 27.1.2023

PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE TITOLI COMPLESSIVA – RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL RETTORE – ULTIMAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE OLTRE IL TERMINE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - SETTORE CONCORSUALE 12/H2 – ACCOGLIMENTO

Nell’ambito di una selezione pubblica indetta dall’Università per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, la valutazione dei titoli dei candidati rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale si concretizza nella verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza. Pertanto, deve ritenersi legittima una valutazione dei titoli che avvenga non titolo per titolo, ma complessivamente in relazione ai titoli ascrivibili ad una determinata categoria, dal momento che, in relazione al particolare percorso di accesso alla carriera accademica, non è sempre facilmente operabile una parcellizzazione dei punteggi da assegnare.

Sono legittimi gli atti di una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia dai quali emergano le richieste di chiarimento del Rettore dell’Ateneo alla commissione esaminatrice in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e le puntuali delucidazioni esplicative della commissione in materia. La successiva approvazione degli atti della commissione da parte del Rettore non costituisce autonomo vizio di legittimità, bensì conferma che i rilievi formali da lui inizialmente sollevati sono stati superati o comunque non erano tali da infirmare la legittimità dell’operato della commissione.

Nell’ambito di una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, il fatto che i lavori della commissione giudicatrice siano stati ultimati oltre il termine previsto dal bando di concorso non è sufficiente ad infirmare la legittimità degli atti della procedura, dal momento che, in assenza di una specifica previsione al riguardo, il decorso del termine per provvedere non determina una consumazione del potere da parte dell’amministrazione procedente.

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